Cinture di Sicurezza: Obbligatorie anche dietro!

11 Dicembre 2017

Negli ultimi anni il rispetto della norma sulle Cinture di Sicurezza è notevolmente aumentato, soprattutto per per i passeggeri dei sedili anteriori. Lo stesso non possiamo affermarlo per coloro che siedono nei sedili posteriori.
Tutto questo perchè? L’obbligo di allacciare le Cinture di Sicurezza vale solo per i sedili anteriori o anche dietro?

Art. 172 del Codice della Strada

La risposta è contenuta nell’art. 172 del Codice della Strada, (fonte ACI), il quale precisa che il conducente ed i passeggeri dei veicoli della categoria L6e, dotati di carrozzeria chiusa, di cui all’art. 1, paragrafo 3, lettera a), della direttiva 2002/24/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 marzo 2002, e delle categorie M1 N1, N2 ed N3, di cui all’articolo 47, comma 2, del presente codice, muniti di cintura di sicurezza, (2) hanno l’obbligo di utilizzarle in qualsiasi situazione di marcia. I bambini di statura inferiore a 1,50 m devono essere assicurati al sedile con un sistema di ritenuta per bambini, adeguato al loro peso, di tipo omologato secondo le normative stabilite dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, conformemente ai regolamenti della Commissione economica per l’Europa delle Nazioni Unite o alle equivalenti direttive comunitarie.

L’obbligo, quindi, vale per conducenti e passeggeri di autovetture, autoveicoli destinati al trasporto di cose, autobus e anche quadricicli leggeri dotati di carrozzeria chiusa e dotati sin dall’origine di cinture di sicurezza (ad esempio le minicar) nonché a bordo di taxi e di vetture adibite a noleggio con conducente.

Non si tratta, quindi di una facoltà, ma di un vero e proprio obbligo che, se non rispettato, può far incorrere in una sanzione: chiunque non fa uso dei dispositivi di ritenuta, cioè delle cinture di sicurezza e dei sistemi di ritenuta per bambini, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 80 euro a 323 euro, nonché della detrazione di 5 punti dalla patente.
Quando il mancato uso riguarda il minore, della violazione risponde il conducente ovvero, se presente sul veicolo al momento del fatto chi è tenuto alla sorveglianza del minore stesso. Quando il conducente sia incorso, in un periodo di due anni, in una delle violazioni di cui al presente comma per almeno due volte, all’ultima infrazione consegue la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente da quindici giorni a due mesi.

Per quanto riguarda i bambini di statura non superiore a 1,50 m, quando viaggiano negli autoveicoli per il trasporto di persone in servizio pubblico di piazza o negli autoveicoli adibiti al noleggio con conducente, questi possono non essere assicurati al sedile con un sistema di ritenuta per bambini, a condizione che non occupino un sedile anteriore e siano accompagnati da almeno un passeggero di età non inferiore ad anni sedici.

Inoltre, i bambini non possono essere trasportati utilizzando un seggiolino di sicurezza rivolto all’indietro su un sedile passeggeri protetto da airbag frontale, a meno che l’airbag medesimo non sia stato disattivato anche in maniera automatica adeguata.

Per chiunque, pur facendo uso dei dispositivi di ritenuta, ne altera od ostacola il normale funzionamento degli stessi, scatta la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 40 euro a 162 euro.

Sono esentati dall’obbligo di uso delle cinture di sicurezza e dei sistemi di ritenuta per bambini:

  • Gli appartenenti alle forze di polizia e ai corpi di polizia municipale e provinciale nell’espletamento di un servizio di emergenza;
  • I conducenti e gli addetti dei veicoli del servizio antincendio e sanitario in caso di intervento di emergenza;
    I conducenti dei veicoli con allestimenti specifici per la raccolta e per il trasporto di rifiuti e dei veicoli ad uso speciale, quando sono impiegati in attività di igiene ambientale nell’ambito dei centri abitati, comprese le zone industriali e artigianali;
  • Gli appartenenti ai servizi di vigilanza privati regolarmente riconosciuti che effettuano scorte;
  • Gli istruttori di guida quando esplicano le funzioni previste dall’articolo 122, comma 2;
  • Le persone che risultino, sulla base di certificazione rilasciata dalla unità sanitaria locale o dalle competenti autorità di altro Stato membro delle Comunità europee, affette da patologie particolari o che presentino condizioni fisiche che costituiscono controindicazione specifica all’uso dei dispositivi di ritenuta. Tale certificazione deve indicare la durata di validità, deve recare il simbolo previsto nell’articolo 5 della direttiva 91/671/CEE e deve essere esibita su richiesta degli organi di polizia di cui all’articolo 12;
  • Le donne in stato di gravidanza sulla base della certificazione rilasciata dal ginecologo curante che comprovi condizioni di rischio particolari conseguenti all’uso delle cinture di sicurezza;
  • I passeggeri dei veicoli M2 ed M3 autorizzati al trasporto di passeggeri in piedi ed adibiti al trasporto locale e che circolano in zona urbana;
  • Gli appartenenti alle forze armate nell’espletamento di attività istituzionali nelle situazioni di emergenza.