CAMBIO STAGIONALE PNEUMATICI IN PERIODO COVID-19

15 Aprile 2020

L’arrivo della primavera, ed in particolare il 15 aprile, per milioni di automobilisti, coincide con l’obbligo del cambio stagionale degli pneumatici: le dotazioni invernali vanno sostituite con quelle estive.

Ma in questo periodo di drammatica emergenza da coronavirus, in molti si chiedono se per la sostituzione degli pneumatici è stata emanata o arriverà una proroga rispetto alla consueta scadenza dell’obbligo di circolazione con le gomme estive. Al momento non è prevista alcuna proroga, ma è opportuno fare chiarezza sulle norme che disciplinano l’uso delle gomme invernali.

LE NORMATIVE DI RIFERIMENTO

Innanzitutto va ricordato che, ai sensi del Codice della Strada, coloro che vengono trovati a circolare dopo il 15 aprile e fino al 15 novembre con pneumatici M+S saranno soggetti ad una sanzione amministrativa il cui importo va da un minimo di 85 euro a un massimo di 338 euro (art. 6 comma 14 se l’accertamento è avvenuto al di fuori di un centro abitato; art. 7 comma 13 all’interno di un centro abitato), oltre alla decurtazione di tre punti dalla patente; e da 41 euro a 169 euro nel caso in cui la violazione venga accertata sulle strade comunali. Tale regolamentazione è applicata a tutti gli autoveicoli che nei periodo invernale – ai sensi di quanto indicato dalla circolare del Ministero dei Trasporti numero 1.049 del 17 gennaio 2014 –  debbano essere equipaggiati con pneumatici invernali il cui codice di velocità sia inferiore rispetto a quello utilizzato per gli pneumatici estivi.

Allo stesso tempo, però, è altrettanto vero che nessuna norma obbliga a circolare d’inverno con gomme invernali e d’estate con le gomme estive. Infatti – come ha voluto sottolineare Fabio Bertolotti, direttore di FEDERPNEUS, nella comunicazione pubblicata in data 01/04/2020 riguardo il Cambio Stagionale in periodo COVID 19 – benché sconsigliato dal punto di vista tecnico, la normativa di riferimento prevede che sia giuridicamente possibile e quindi consentito circolare tutto l’anno con pneumatici invernali.

Va altresì specificato che la validità di tale principio è confermata solamente nel caso in cui vengano contemporaneamente rispettate queste tre condizioni essenziali:

  1. Gli pneumatici devono essere di una delle misure indicate sulla carta di circolazione.
  2. Gli pneumatici devono avere caratteristiche, in termine di indice di carico e categoria di velocità, pari o superiori a quelle indicate sul libretto.
    Esempio: se nella carta di circolazione è indicata, tra le misure ammesse per il veicolo, 195/45 R16 84T, vuol dire che le gomme devono essere di misura 195/45 (ovvero dovranno avere larghezza di 195 mm e una spalla pari al 45% della larghezza), di tipo radiale (R), di diametro pari a 16 pollici, con indice di carico (ovvero il carico massimo ammissibile sulla singola gomma) pari o superiore a 84 (= 500 kg) e categoria di velocità (cioè velocità massima alla quale lo pneumatico può viaggiare) pari o superiore a T (= 190 km/h).
  3. Gli pneumatici di cui è dotato il veicolo non possono avere un codice velocità inferiore a quello indicato sulla carta di circolazione e comunque non potranno avere un codice inferiore a Q (160 km/h).

Solamente in questo caso la legge consente di provvedere alla sostituzione anche dopo il termine ultimo previsto dalla legge, o persino circolare con le dotazioni invernali per tutta l’estate.

TUTELARE SEMPRE LA SICUREZZA

Ribadiamo che una tale decisione è fortemente sconsigliata dal momento che, con il caldo, gli spazi di frenata delle gomme invernali si allungano notevolmente e, di conseguenza, le condizioni di sicurezza diminuiscono drasticamente.

A conferma di ciò vi sono delle differenze sostanziali fra pneumatici invernali ed estivi; mettendo a confronto le differenti caratteristiche tecniche e strutturali degli pneumatici, è evidente che la conformazione del battistrada, la struttura della carcassa, la mescola, siano assolutamente differenti in quanto ciascun tipo di gommatura viene progettato per fornire le migliori prestazioni di frenata e tenuta di strada in funzione delle condizioni atmosferiche e climatiche della stagione.

Basti pensare che se la temperatura dell’asfalto sia superiore a 20° C, l’usura delle gomme invernali risulterà essere molto più rapida, andando a compromettere tutte le caratteristiche di sicurezza offerte dallo pneumatico stesso. Si rischierebbe dunque di intraprendere una decisione che andrebbe a compromettere non solo la propria sicurezza ma soprattutto quella altrui.

ENTRO QUANTO CAMBIARE LE GOMME?

Andiamo ora ad analizzare cosa bisogna fare se ci si trova nella situazione di coloro che montano nel proprio veicolo degli pneumatici con codice velocità declassato, ovvero inferiore a quanto previsto.

Ad oggi, nel pieno dell’emergenza sanitaria, non è stato preso alcun provvedimento per posticipare questa scadenza, il che significa che dovranno essere rispettate le normali scadenze impartite dalla normativa riguardante il “cambio stagionale”: in caso di vigenza di Ordinanze invernali, le operazioni di smontaggio dei pneumatici invernali e il rimontaggio di pneumatici estivi deve avvenire successivamente al periodo di obbligo (15 novembre – 15 aprile) ovverosia dal 16 aprile 2020 al 15 maggio 2020.

UN MESE DI TOLLERANZA

Analizzando quanto appena detto è quindi opportuno precisare che il Ministero dei Trasporti, nella citata circolare n. 1.049 del 17 gennaio 2014, ha fissato una tolleranza di trenta giorni prima e dopo l’entrata in vigore annuale dell’obbligo di cambio gomme (da pneumatici invernali a pneumatici estivi, e viceversa). Ciò significa che è permessa la circolazione in deroga con le gomme invernali fino al 15 maggio, concedendo all’automobilista un ulteriore mese di tempo per adeguarsi “al fine di evitare difficoltà al settore si ritiene opportuno consentire l’uso … di pneumatici invernali (contraddistinti dalle marcature aggiuntive M+S, MS, M-S ovvero M&S), nel periodo compreso tra il 15 ottobre e il 15 maggio anche con indice di velocità Q”.

Insomma, c’è ancora un mese di tempo, da domani, per mettersi in regola nel caso in cui ci si trovi nella situazione più scomoda, cioè con gomme con codice velocità inferiore a quello indicato sulla carta di circolazione. E dunque, siccome il lockdown dovrebbe terminare il 3 maggio, dovrebbe esserci tutto il tempo per mettersi in regola. Ovviamente ci auguriamo che, nel caso in cui fosse necessario, il Ministero dei Trasporti interverrà per prorogare ulteriormente la data del 15 maggio.

SEMPRE MEGLIO FISSARE UN APPUNTAMENTO

In attesa di conoscere se dagli organi competenti arrivino eventuali variazioni in merito, la linea da seguire non cambia: anche in emergenza da coronavirus, le gomme vanno cambiate. D’altro canto, i gommisti fanno parte, analogamente ad autofficine meccaniche, elettrauto e vendita ricambi, delle categorie che, secondo i codici Ateco, hanno il permesso di tenere aperto anche durante l’emergenza sanitaria in quanto vengono considerate delle attività necessarie ad offrire assistenza a chi ne abbia bisogno.

Allo stesso tempo, però, i decreti legge ed i Dpcm che stabiliscono le misure di restrizione per fronteggiare il coronavirus non obbligano all’apertura le attività commerciali che possono tenere aperto. È dunque facoltà del titolare decidere se – per motivi di sicurezza per i suoi dipendenti, o per ragioni logistiche – chiudere preventivamente o tenere aperto ad orari ridotti.

Per tale motivo, ora più che mai, vale lo slogan “Una telefonata allunga la vita”: consigliamo vivamente a tutti coloro che hanno intenzione di effettuare il cambio stagionale di mettersi in contatto con i nostri centri prima di uscire di casa per accertarsi della operatività delle nostre strutture, ed eventualmente programmare la sostituzione delle gomme fissando un appuntamento.