Revisione auto: nuove proroghe dall’Unione Europea

07 Settembre 2020

Il regolamento europeo 698/2020 stabilisce un termine più favorevole rispetto a quanto previsto dal decreto Cura Italia.

L’Italia ha recepito ufficialmente il regolamento dell’Unione Europea 698/2020 dello scorso 25 maggio che, a causa dell’emergenza Covid ed in funzione del successivo ritorno alla libera circolazione tra i Paesi membri, ha uniformato su tutto il territorio europeo la proroga di 7 mesi delle scadenze di revisioni, patenti e altri documenti.

Nuove proroghe per revisioni e patenti

L’ufficialità del recepimento del regolamento UE è avvenuta tramite la circolare del Ministero dell’Interno prot. n. 300/A3977/20/115/28 del 5 giugno 2020, con la quale lo stesso Ministero invitava le Prefetture e gli Uffici Territoriali ad estenderne il contenuto a tutti gli organi competenti.

Il recepimento delle nuove proroghe europee ha complicato il quadro normativo di riferimento poiché devono essere armonizzate con i provvedimenti precedentemente emanati dal nostro Governo (art. 92, comma 4, della Legge 27 del 24 aprile 2020 che ha convertito in legge il D.L. n.18 “Cura Italia”).

Andiamo ad approfondire in che modo il Regolamento UE 698/2020 è andato a RIDEFINIRE LE PROROGHE DEI TERMINI DI SCADENZA DELLA REVISIONE.

REVISIONI:

Come accennato sopra, la circolare del Ministero dell’Interno indica le nuove scadenze che sono valide dal 4 giugno 2020 in tutti gli Stati dell’Unione Europea, Italia compresa.

La proroga per il rinnovo della revisione ministeriale stabilita dall’Europa fissa termini più favorevoli di quelli precedentemente previsti dal decreto “Cura Italia”, ma vanno fatte alcune precisazioni.

Il nuovo regolamento UE proroga di sette mesi le revisioni di tutti i veicoli a motore appartenenti alle categorie M (automobili), N (veicoli commerciali), O3 (rimorchi con massa complessiva tra 3,5 e 10 tonn) e O4 (rimorchi con massa complessiva superiore a 10 tonn) con scadenza tra il primo febbraio ed il 31 agosto 2020.

Durante questo periodo i veicoli interessati potranno circolare liberamente sul territorio dell’Unione Europea.

La disciplina europea necessita però di essere coordinata con la precedente norma nazionale che autorizzava i veicoli da revisionare entro il 31 luglio 2020 a circolare sino al 31 ottobre 2020.

Pertanto, per i veicoli immatricolati in Italia delle categorie M, N, O3, O4 e Ts sono previsti diversi calendari:

  1. Quelli con revisione scaduta prima del mese di febbraio 2020, possono circolare sul solo territorio nazionale fino al 31 ottobre 2020 senza aver effettuato la revisione periodica o annuale.
  2. Quelli con revisione scaduta nel mese di febbraio (29 febbraio 2020), possono circolare sul territorio nazionale fino al 31 ottobre 2020 e sul territorio degli altri Paesi dell’Ue sino al 30 settembre 2020.
  3. Quelli la cui revisione scade nel periodo compreso tra il 31 marzo 2020 e il 31 agosto 2020, possono circolare sul territorio dei Paesi UE, compresa l’Italia, per i 7 mesi successivi alla scadenza originaria.

MOTOCICLI E RIMORCHI LEGGERI:

Restano esclusi dall’applicazione del Regolamento Europeo i veicoli appartenenti alle categorie L (ciclomotori, motocicli, tricicli e quadricicli), O1 (rimorchi con massa massima non superiore a 0,75 tonnellate) e O2 (rimorchi con massa massima tra 0,75 e 3,5 tonnellate).

In tal caso rimane dunque in vigore quanto stabilito dal “Cura Italia”, ovvero che i veicoli immatricolati in Italia ed appartenenti a tali categorie, con revisione scaduta entro il 31 luglio 2020, possono circolare sul solo territorio nazionale fino al 31 ottobre 2020 senza aver effettuato la revisione.

Per fare massima chiarezza riportiamo nella tabella seguente le NUOVE PROROGHE PER LE SCADENZE DI REVISIONE:

PATENTI:

Anche nel caso specifico delle patenti di guida, scadute o in scadenza tra il primo febbraio ed il 31 agosto 2020, il Regolamento Europeo prevede una proroga di validità pari a sette mesi dalla data di scadenza indicata e, in tale periodo, il titolare potrà circolare in tutta l’UE.

Va sottolineato che, anche in questo caso, la nuova disposizione europea risulta più favorevole rispetto alla norma precedentemente introdotta dal decreto “Cura Italia” di marzo. Con quel provvedimento, infatti, era stata prorogata la validità delle patenti in scadenza dal 31 gennaio solo fino al 31 agosto 2020.

Quindi, per ipotesi, con patente scaduta il primo febbraio si avrà tempo fino alla fine di agosto per effettuare il rinnovo; diversamente, con patente che scade alla fine di agosto si avrà tempo fino alla fine di marzo 2021.

BOMBOLE GPL E METANO:

Il decreto “Cura Italia” del 17 Marzo 2020 è il riferimento normativo attualmente in vigore con il quale sono state disposte le misure straordinarie per la sostituzione dei serbatoi GPL e delle bombole CNG (Metano).

Nello specifico i regolamenti di riferimento sono due: per gli impianti GPL fa fede l’art.92 comma 4, mentre per quelli a metano l’art. 103 comma 2.

Procediamo con ordine:

GPL

  • Art. 92 comma 4: “In considerazione dello stato di emergenza nazionale di cui alla delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, è autorizzata fino al 31 ottobre 2020 la circolazione dei veicoli da sottoporre entro il 31 luglio 2020 alle attività di visita e prova di cui agli articoli 75 e 78 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 ovvero alle attività di revisione di cui all’articolo 80 del medesimo decreto legislativo”.

La sostituzione dei serbatoio GPL è considerata a tutti gli effetti una modifica alle caratteristiche costruttive del veicolo da sottoporre a visita e prova ai sensi dell’art.78 del Codice della Strada. Dal testo del decreto, parrebbe che la proroga sia valida anche per i serbatoi già scaduta alla data di entrata in vigore della disposizione, ma non è così. La circolare del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti prot. U.0001735 del 23 Marzo 2020 precisa che la proroga al 31 Ottobre 2020 è valida solo per i serbatoi GPL con regolare scadenza dal 31 Gennaio al 31 Luglio 2020.

METANO

L’art. 103 comma 2 del Decreto Cura Italia è stato SUPERATO da quanto disposto con la successiva Legge n.27 del 24 Aprile 2020, ovvero l’ultimo emendamento al Decreto Cura Italia attualmente in vigore, pertanto verrà proposto in entrambe le versioni per conoscenza:

  • Art. 103 comma 2 Decreto Cura Italia (SUPERATO): “Tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati, in scadenza tra il 31 gennaio e il 15 aprile 2020, conservano la loro validità fino al 15 giugno 2020”.
  • Art. 103 comma 2 Legge n.27/2020 (ATTUALMENTE IN VIGORE):  “Tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati, compresi i termini di inizio e di ultimazione dei lavori di cui all’articolo 15 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e il 31 luglio 2020, conservano la loro validità per i novanta giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza [..]”.

A scanso di equivoci, la circolare del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti U.0001735 del 23 Marzo 2020 chiarisce inequivocabilmente che la validità dei certificati delle bombole CNG (metano) rientra nella proroga disciplinata dall’art.103 comma 2, disponendo quanto segue: “… la proroga si applica anche alla validità della autorizzazione alla circolazione relativa ai veicoli dotati di alimentazione a metano (CNG)…”.

Per fare massima chiarezza riportiamo nella tabella seguente le NUOVE PROROGHE PER LE SCADENZE DELLE BOMBOLE GPL E METANO:


Per NON PERDERE DI MENTE LA REALE SCADENZA DELLA REVISIONE consigliamo di PROGRAMMARE UN APPUNTAMENTO tramite il nostro FORM DI PRENOTAZIONE o di mettersi in contatto con i nostri centri e fissare subito un appuntamento ed accertarsi dell’effettiva scadenza della revisione.